A seguito della comunicazione dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012, con il quale viene reso noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione, si precisa quanto segue.
Il servizio di mediazione di questo Organismo prosegue regolarmente.
Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136 Cost.), tutte le mediazioni obbligatorie si intendono convertite in volontarie, con conseguente facoltà per la parte istante di rinunciare espressamente alla relativa domanda.
In caso di rinuncia alla domanda di mediazione, l’Organismo Veronese di Mediazione Forense provvederà all’archiviazione del procedimento, trattenendo le spese di avvio e comunicando quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di indennità sulla base del servizio effettivamente prestato.
In ogni caso, nei procedimenti di mediazione vertenti nelle materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, questo Organismo continuerà a calcolare le indennità di mediazione con le riduzioni e gli aumenti di cui all’art. 16, comma 4, del D.M. n. 180/2010, così come modificato dall’art. 5 del D.M. 145/2011.