DAL 20 SETTEMBRE 2013 ENTRA IN VIGORE LA NOVELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MEDIAZIONE INTRODOTTA DAL DECRETO DEL FARE.

 

In forza dell’art. 84 del D.L. 69/2013 - Decreto del Fare -, convertito con modificazioni nella L. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, a partire dal prossimo 20 settembre per i prossimi quattro anni, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; inoltre, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando il giudice, anche d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, dispone detto esperimento.

Il Decreto del Fare introduce altre significative novità in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

E’ previsto un primo incontro (da fissarsi entro trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione) durante il quale il mediatore, chiarita la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e solo in caso di accordo in tal senso egli procederà con il relativo svolgimento.

Se, all’esito del primo incontro, le parti non raggiungono un accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, si considera avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale e all’Organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese di avvio del procedimento pari € 40,00, oltre a IVA, e delle eventuali ulteriori spese documentate.

E’ previsto, inoltre, l’obbligo delle parti di partecipare al primo incontro, e agli incontri successivi fino alla conclusione della procedura di mediazione, con l’assistenza dell’avvocato e che l’accordo di mediazione, sottoscritto anche dagli avvocati, che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Diversamente dal passato, inoltre, il procedimento di mediazione avrà durata non superiore a tre mesi, termine decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione, che deve essere presentata presso un Organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Si segnala infine che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimenti di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., e condanna la parte costituta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

A partire dal 18 settembre 2013, saranno disponibili i modelli della domanda di mediazione e della dichiarazione di adesione aggiornati alla novella normativa.

O.V.M.F. Organismo Veronese di Mediazione Forense
Corte Giorgio Zanconati, 1 - 37122 Verona - cod. fisc. 80007660238 - P. IVA 04020470235
Organismo dell’Ordine degli Avvocati di Verona - Via Ristori, 1 - 37121 Verona
"Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza d'uso"
Sito realizzato da Studio Bolognesi - Copyright © 2016 O.V.M.F. - Tutti i diritti riservati.