E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014 n. 139, che modifica il Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
Il D.M. 139/2014, in vigore dal 24 settembre 2014, introduce significative novità; in particolare:
1) il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali (cfr. art. 6 che introduce l’art. 14 bis del D.M. 180/2010);
2) non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile (cfr. art. 6 che introduce l’art. 14 bis del D.M. 180/2010);
3) le spese di avvio del procedimento di mediazione per le controversie di valore superiore a euro 250.000,00 ammontano ad euro 80,00 (oltre IVA) per ciascuna parte (cfr. art. 7 che modifica l’art. 16 del D.M. 180/2010);
4) i mediatori che, alla data del 24 settembre 2014, non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del D.M. 18/2010 e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla data stessa (cfr. art. 9, comma 2).
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