Il Tar per il Lazio ha recentemente pronunciato due sentenze che riguardano la mediazione civile: la sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015 e la sentenza n. 1421 del 26 gennaio 2015.
In particolare, con la sentenza n. 1351/2015, il TAR per il Lazio, pur confermando la legittimità della mediazione obbligatoria e, più in generale,del nuovo modello di mediazione introdotto con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. Decreto del Fare”, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha annullato il comma 2 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, che prevedeva la corresponsione delle spese di avvio, nonché il comma 9 che prevedeva la corresponsione di almeno la metà delle spese di mediazione prima del primo incontro, ritenendo dette disposizioni in contrasto con l’art. 17, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 28/2010, che stabilisce che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo dimediazione”.
Si ricorda che il comma 2 dell’art. 16 del D.M. n. 180/2010 prevedeva che: “Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.
A sua volta, il comma 9 dello stesso art. 16 prevedeva che: “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.
In sostanza, il Tar per il Lazio ha statuito che il primo incontroprogrammatico, che si conclude con il mancato accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, deve essere totalmente gratuitoper le parti, con l’effetto prevedibile che i costi di gestione dei procedimenti di mediazione ricadranno sugli Avvocati che, con i loro contributi annuali, finanziano le spese di gestione e tutte le attività dell’Ordine degli Avvocati e, dunque, dell’Organismo di mediazione, che del primo è dipartimento non autonomo.
In ogni caso:
l’OVMF, di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, ha deciso di soprassedere,per il momento,alla richiesta di pagamento delle spese di avvio e delle spese documentate.
Nel dettaglio, in relazione ai procedimenti pendenti al 23 gennaio 2015 (con domande di mediazione depositate prima di tale data), che non abbiano già esperito, a tale data, il primo incontro programmatico con l’accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, e ai procedimenti avviati a partire dal 23 gennaio 2015, l’Organismo restituirà l’ammontare delle spese di avvio e delle spese documentate eventualmente già corrisposte, emettendo nota di accredito, sempre che le parti, anche per tramite dei legali che le assistono a ciò delegati, non dichiarino espressamente di rinunciare alla restituzione di quanto rispettivamente corrisposto a tale titolo entro il termine che verrà assegnato.
La restituzione avverrà dopo il primo incontro programmatico che non dia ingresso alla procedura di mediazione e che sia, dunque, conclusivo del procedimento.
L’OVMF si riserva di chiedere alle parti la corresponsione delle spese di avvio e delle spese documentate allorché la questione venisse chiarita nel senso della debenza; tuttavia, per il momento, non ne richiederà il pagamento, né le parti sono tenute a tanto, ferma la facoltà delle stesse di provvedere al pagamento, che dovrà essere accompagnato da espressa rinuncia alla ripetizione.
Si precisa che, in caso di proseguimento della mediazione dopo il primo incontro programmatico, gli importi dell’indennità di mediazione,comprensiva delle spese di avvio e delle spese di mediazione, oltre alle spese documentate, non subiscono variazioni e devono essere corrispostidalle parti integralmente secondo le modalità fissate nel regolamento di procedura e codice etico dell’OVMF.