Si raccomanda all'utenza particolare attenzione nella predisposizione delle 'deleghe': la rappresentanza sostanziale della parte durante gli incontri di mediazione e la rappresentanza tecnica conferita all'avvocato, sono concetti giuridicamente indipendenti e distinti.
Quanto al primo, la parte può incaricare una diversa persona (accidentalmente anche il suo stesso difensore) di rappresentarla sul piano sostanziale, conferendo ad essa i relativi poteri; a tal fine potrà essere utilmente utilizzato il ‘modulo A’, allegato alla domanda di mediazione e alla dichiarazione di adesione.
Nel secondo caso, invece, è necessario e opportuno che all'avvocato difensore (e solo all'avvocato, non al praticante nemmeno se abilitato) sia conferito apposito ed espresso mandato alla rappresentanza tecnica e all'assistenza specifiche per la procedura di mediazione, non potendosi ritenere sufficiente un generico mandato alle liti ove pure sia contemplata la facoltà di transigere e/o conciliare la lite.
Questo Organismo ritiene che il modello di delega previsto nel ‘modulo A’, allegato alla domanda di mediazione e alla dichiarazione di adesione, quando rilasciata all’avvocato difensore munito di procura alle liti, valga a integrare pienamente entrambi i requisiti sopra considerati.
Si fa presente – tuttavia – che il richiamato ‘modulo A’ non contempla la facoltà, per il delegato, di delegare a sua volta una altro soggetto in rappresentanza della parte rappresentata; l’eventuale facoltà di subdelega in capo al primo delegato, dunque, dovrà essere all’uopo specificamente prevista e resa espressa.