Comunichiamo le seguenti risoluzioni, con l’obiettivo di rendere il servizio di mediazione fornito da questo Organismo sempre più efficace, oltre che più efficiente.
1)Determinazione del valore della controversia per la quantificazione dell’indennità di mediazione.
Il valore della controversia è fissato dall’Organismo sulla base delle deduzioni della parte istante contenute nella domanda di mediazione e degli elementi ad essa allegati, anche in analogia a quanto previsto e regolato dall’art. 10 c.p.c.
Tale indicazione, compiuta dal Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo allo stato degli atti in sede di istruttoria preliminare della domanda di mediazione, è tuttavia suscettibile di rideterminazione da parte dell’Organismo su proposta motivata del mediatore e formulata a verbale dopo avere consultato sul punto le parti in contraddittorio tra loro.
L’art. 20, comma 1, del Regolamento di p. e c.e. di questo Organismo va dunque inteso nel senso che la rideterminazione del valore della controversia – da cui si determina la quantificazione dell’indennità di mediazione – potrà avvenire, di regola, solo in aumento nel rispetto delle prescrizioni sopra precisate; la rideterminazione del valore della mediazione in diminuzione, invece, costituisce ipotesi eccezionale e, come tale, potrà avvenire sempre e comunque solamente ad opera dell’O.V.M.F., su proposta motivata del mediatore e formulata a verbale dopo avere consultato sul punto le parti in contraddittorio tra loro e, comunque, entro e non oltre il primo incontro programmatorio.
2)Individuazione dei centri di interesse.
L’individuazione dei centri di interesse coinvolti in un procedimento di mediazione è attività che può richiedere il contributo del mediatore, a seguito della identificazione degli interessi e delle posizioni di tutte le parti partecipanti; salvo – sempre e in ogni caso – il rispetto del principio del contraddittorio e delle libera dialettica tra e con le medesime. In ogni caso, l’indicazione dei centri di interesse, che viene effettuata dal Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo all’iniziale istruttoria del procedimento dopo il deposito della sola domanda di mediazione è atto interlocutorio, che consegue una valutazione compiuta allo stato degli atti.
Al riguardo, si ricorda che, nella prospettiva della più ampia affermazione dell’istituto della mediazione e con l’intento di incentivare le parti ad accedere alla procedura di mediazione, questo Organismo ha assunto da diverso tempo l’indirizzo di presumere la sussistenza di un unico centro di interessi nel caso in cui più parti siano assistite da un medesimo legale.
Tale presunzione è tuttavia suscettibile di riconsiderazione da parte dell’Organismo su proposta motivata del mediatore e formulata a verbale dopo avere consultato sul punto le parti in contraddittorio tra loro, in tutte quelle ipotesi in cui il mediatore rilevi un conflitto di interessi tra le diverse posizioni delle parti rappresentate dal medesimo legale o, comunque, ravvisi un intento elusivo nella loro scelta di essere trattate come unico centro di interessi.